Statuto

STATUTO SOUNDBENESSERE

Art. 1. – E’ costituita l’Associazione “SOUNDBENESSERE” che è una
libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata
illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del
Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del
presente Statuto, con sede in Milano via Boffalora 15
Art. 2. – L’Associazione SOUNDBENESSERE persegue i seguenti scopi:
diffondere la cultura musicale e l’autoproduzione/costruzione di
strumenti musicali o altri impianti finalizzati alla riproduzione
musicale; ampliare la conoscenza della cultura musicale,
letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e
di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla
funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, anche
in cooperazione con altre associazioni/entità simili, promozione e
realizzazione di attività nel campo dell’educazione, istruzione e
formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53
e successive modifiche, nonché di attività culturali di interesse
sociale con finalità educative, ricerca scientifica di particolare
interesse sociale, di interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, radiodiffusione sonora a
carattere comunitario ai sensi dell’art. 16 comma 5 della legge 6
agosto 1990 n. 223 e successive modifiche, accoglienza umanitaria
ed integrazione sociale dei migranti, attività di beneficienza
sostengo a distanza cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modifiche. I
suddetti scopi potranno essere realizzati attraverso: attività
culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti,
lezioni e corsi di musica, attività di formazione: corsi
teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali e ed
altri cultori di arte musica e letteratura.
Art. 3. – L’Associazione SOUNDBENESSERE è aperta a tutti coloro
che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali. Sono previste le seguenti
figure:

  • soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare,
    per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota
    annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano
    contribuito in maniera determinante, con la loro opera od
    il loro sostegno ideale ovvero economico alla
    costituzione e sviluppo dell’associazione, che in quanto
    tali sono esonerati dal versamento delle quote annuali.
  • soci straordinari: persone enti o istituzioni che abbiano
    contribuito in maniera cospicua attraverso il pagamento
    di tariffe indicate nel regolamento, implicanti
    l’utilizzo di spazi fisici dell’associazione in maniera

permanente o semipermanente, nei tempi e nei modi
definiti sempre dal regolamento medesimo.
Le quote o il contributo associativo non sono
trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti per causa di
morte.
Art. 4. – L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su
richiesta del richiedente dal Consiglio direttivo entro 30 giorni.
Art. 5. – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di
comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al
patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: diffida, espulsione
della Associazione.
Art. 6. – Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti
e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il
diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa.
Art. 7. – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite
da:

  • beni mobili;
  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di
associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne
determina l’ammontare. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i
lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla
utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie
dell’organizzazione. E’ fatto espresso divieto di distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 8. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il
bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e
consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni
anno entro il mese di maggio. Esso deve essere depositato presso
la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta
per poter la libera consultazione da parte degli associati.
Art. 9. – Gli organi dell’Associazione, che si specifica essere a
titolo gratuito sono:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente;

Art. 10. – L’assemblea dei soci è composta da tutti i soci in
regola con il versamento delle quote, ognuno dei quali ha diritto
ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata
almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via
straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio
direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima
convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la
maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza
dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal
numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima
convocazione con la presenza e col voto favorevole della
maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità
prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con
avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 10 giorni prima
della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere
data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del
relativo verbale.
Art. 11. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il
Consiglio direttivo, elegge il Presidente; approva il bilancio
preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e
l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni
seduta l’assemblea elegge un segretario che, unitamente al
Presidente, dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 12. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo
dell’Associazione SOUNDBENESSERE è composto da 3 membri, eletti
dall’Assemblea fra i propri componenti. Il Consiglio direttivo è
validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del
Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e
durano in carica 2 anni. Il consiglio direttivo può essere
revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci. Si
riunisce minimo 2 volte all’anno ed è convocato da; Il presidente,
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; da almeno il
30% dei soci con richiesta motivata. Il consiglio direttivo ha
tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella
gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da
sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione
dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo e preventivo
che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative
al periodo di un anno; stabilire gli importi delle quote annuali
delle varie categorie di soci; Di ogni riunione deve essere
redatto verbale da affiggere all’albo dell’Associazione. Ù
Art. 13. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale
rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. I suoi
compiti sono: convoca il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti
gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e

chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi
e conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività
varie, previa approvazione del Consiglio direttivo e presiede le
riunioni dell’Assemblea, delega terzi per il compimento di
attività burocratiche semplici come richiesta codice fiscale e
similari.
Art. 14. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’assemblea straordinaria ed in questo caso il patrimonio
residuo deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe
o per fini di pubblica utilità.
Art. 15. – Per quanto non previsto espressamente dal presente
statuto, si applicano le norme di legge vigenti in materia
associativa.